Spett.le Pres. Gabriele Carlotti
Segretario generale della Giustizia Amministrativa
e p.c.
Spett.le Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa
Spett.li componenti del C.P.G.A.
Roma, li 10.12.2018
Oggetto: trattamento di missione dei magistrati
In esecuzione del deliberato del Direttivo ANMA del 10 dicembre u.s., adottato a seguito di segnalazioni di Associati i quali hanno rappresentato problematiche in tema di trattamento di missione, con la presente si rappresentano due distinte vicende, rivelatrici della medesima erronea interpretazione della normativa di riferimento in danno dei magistrati.
Prima vicenda.Un collega riferisce di essere stato convocato, presso i locali del CPGA, dalla commissione ex art. 33 L. 186/82, per essere sentito nell’ambito di un procedimento disciplinare che riguarda altro collega; è stato autorizzato all’uso del mezzo aereo, ma non al pernottamento, nonostante la sede di servizio del collega (oltre che la residenza, che tuttavia non rileva) sia in Sicilia.
Seconda vicenda.
Per la partecipazione al corso del 13 e 14 dicembre 2018, che si svolge a Roma presso la sede del TAR Lazio, il Segretariato Generale della G.A. ha autorizzato i colleghi fuori sede ad un solo pernottamento(per la sera del 13) e non ha previsto il pernottamento nella notte prima dell’inizio del corso, previsto per il 13 h.9,30 presso il TAR Lazio.
Come rilevato dai Colleghi: per raggiungere la località della missione, cioè la sede del TAR Lazio, in tempo per l’inizio del corso, e cioè le 09.30, dalla Sicilia, così come da altre località distanti dalla Capitale, occorrerebbe prendere il primo vettore (aereo o ferroviario), normalmente ricompreso tra le 06.00 e le 07.00. Quindi considerati i tempi per raggiungere l’aeroporto o la stazione e, in caso di viaggio aereo, il necessario anticipo richiesto per l’imbarco e per i controlli, si rende necessario spostarsi dal centro della città sede di servizio verso l’aeroporto in piena notte, tra le 04.00 e le 5.00.
Osservazioni
Il comportamento dell’Amministrazione non è conforme all’art. 4 della L. 26/07/1978 n. 417, il quale dispone che “il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea”. L’art. 1, comma 2, della medesima L. 417/78 precisa anche che “per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l’ufficio o l’impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio”.
Pertanto, anche quando “la natura del servizio” lo consenta, se la località della missione disti però, dalla sede di servizio, più di 90 minuti di viaggio, il dipendente non deve rientrare in sede in giornata, ma ha invece diritto al pernottamento.
In primo luogo, si rileva che l’aeroporto che serve la città di Roma è in un diverso Comune (Fiumicino) e, quindi, nel caso di viaggio aereo, la durata complessiva non può essere contenuta nei 90 minuti di cui alla norma citata, tenendo conto del tempo che occorre per raggiungere il treno che collega l’aeroporto alla città di Roma e del successivo spostamento ferroviario.
In secondo luogo, non è, comunque, possibile valorizzare il solo dato della durata del viaggio.
Per un verso, l’Amministrazione deve tenere in considerazione il tempo impiegato per gli adempimenti che necessariamente precedono il viaggio (ad es., per quanto riguarda i viaggi aerei, i controlli di sicurezza, l’anticipo richiesto nel recarsi all’imbarco rispetto all’orario di partenza ecc.).
Per altro verso, l’Amministrazione non può tralasciare di considerare la natura del servizio e le possibilità pratiche del rientro, elementi la cui valutazione è imposta, congiuntamente a quella della durata del viaggio, ai sensi del citato art. 4 della L. 26/07/1978 n. 417.
In particolare, occorre considerare esemplificativamente:
-) l’incerta durata dell’impegno che non consente una preventiva prenotazione (prenotazione preventiva che consente, di solito, un cospicuo risparmio per l’amministrazione);
-) l’orario di arrivo e di partenza che non deve essere notturno e che, comunque, deve tener conto della normale articolazione, anche sul piano orario, della giornata lavorativa;
-) la possibilità per il magistrato di raggiungere la propria abitazione con i mezzi pubblici (assenti o rari in orari notturni).
Si rileva, in proposito, che la missione non può cominciare prima dell’inizio dell’orario di servizio, che, per quanto non prestabilito per un magistrato, evidentemente va identificato non prima dell’orario di apertura degli uffici.
Peraltro, pretendere che si parta e si rientri in giornata da località insulari o, comunque, distanti dalla Capitale (ad es. la Sicilia) è in contrasto non soltanto con la richiamata normativa sulle missioni, ma anche con la normativa sulla tutela della salute dei lavoratori, che non consente che un dipendente possa essere obbligato a sobbarcarsi nell’arco di una giornata otto ore di viaggio (definizione che, appunto, deve includere non solo il netto del viaggio aereo, ma anche il percorso da e per l’aeroporto e il tempo in cui obbligatoriamente occorre essere in aeroporto ai fini dell’ammissione all’imbarco nonché i tempi necessari per lo sbarco dell’aeromobile), cui va aggiunto il tempo trascorso in missione.
Con specifico riferimento all’attività di formazione, poi, un simile atteggiamento scoraggerà i colleghi che non risiedono a Roma con grave discriminazione a carico di chi vive in località più distanti dalla Capitale e nocumento per la buona riuscita degli eventi formativi.
Infine, quand’anche il magistrato decidesse di pernottare a proprie spese in considerazione dei descritti disagi o, talvolta, della concreta impossibilità di una partenza notturna, si troverebbe privo di copertura assicurativa. In assenza di autorizzazione alla missione per il giorno antecedente l’inizio del corso, infatti, non vi sarebbero i presupposti dell’infortunio in itinere poiché la situazione dei colleghi sarebbe equiparabile a quella di chi si trova fuori sede per motivi personali.
Conclusioni
Per le descritte ragioni, si chiede che il Segretariato Generale provveda a rettificare le disposizioni impartite nei casi concreti di cui in premesse e al contempo emani una disposizione di carattere generale a chiarimento e per il futuro.In mancanza, l’associazione non potrà che attivarsi per contestare in sede giurisdizionale l’illegittimità delle scelte sino ad ora operate con sicuro aggravio dei costi in capo all’Amministrazione.
La presente viene altresì inviata al CPGA e all’Ufficio Studi trattandosi di applicazione della normativa generale prevista per il pubblico impiego per le missioni, incidente quindi sul trattamento del personale di magistratura, e per il grave nocumento all’attività di formazione.
Con osservanza,
Il Segretario generale Il Presidente
Luca Cestaro Fabio Mattei